[ARTICOLO 2]
L’indicazione geografica tipica «Valcamonica» è riservata ai seguenti vini: bianco, anche nella tipologia passito, rosso, Marzemino e Merlot.I vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» bianco, anche nella tipologia passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca bianca: Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Muller Thurgau: minimo 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%.
L’indicazione geografica tipica «Valcamonica» rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca rossa: Marzemino e Merlot: minimo 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%.
L’indicazione geografica tipica «Valcamonica», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Marzemino, Merlot, è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
[ARTICOLO 3]
Losine, Niardo, Ceto, Braone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo, Prestine, Angolo Terme, in provincia di Brescia.
[ARTICOLO 4]
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’elenco delle vigne unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare, collinare e pedemontana di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore agli 800 metri s.l.m. con l’esclusione di terreni pianeggianti particolarmente umidi. I nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 11 per ettaro; qualora venga utilizzata la specificazione del vitigno la resa massima deve essere di tonnellate 8 per ettaro.